Da circa 7 anni abbiamo visto associare il termine “detrazione fiscale” ad un possibile acquisto di un impianto fotovoltaico.
Nel 2012 con la fine delle incentivazioni in conto energia, il governo ha continuato il suo processo di incentivazione innalzando la percentuale di detrazione al 50%, permettendo così di “scaricarsi” parte del costo sostenuto per l’acquisto di un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, sembrerebbe che nel 2021, siano state definite tutte le modalità per avere accesso a questa detrazione, che trova beneficio anche nell’installazione di un impianto fotovoltaico.
Che cos’è il superbonus?
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus, ovvero una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole, il tutto per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Ancora è aperta la diatriba in merito al rinnovo o meno al 2023.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile.
Il superbonus spetta in caso di:
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- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici, la detrazione già prevista dal sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
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Superbonus e fotovoltaico
In questa tipologia di agevolazione rientra anche l’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico, tuttavia è opportuno fare dei piccoli accorgimenti.
Infatti, il regolamento del superbonus divide in due categorie le tipologie di intervento, tra trainanti e trainati.
L’incentivo potenziato è dedicato in particolare a questi interventi principali:
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- all’isolamento termico delle superfici opache per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il cosiddetto cappotto;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti termici centralizzati ad alta efficienza energetica come previsto dal decreto (pompe di calore, solare termico, etc.);
- Interventi legati al sisma-bonus.
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In questo caso l’impianto fotovoltaico non rientra nei principali interventi previsti dall’agevolazione, tuttavia può essere inserito come intervento trainato.
Dunque, per far rientrare l’installazione di un impianto FV nel superbonus lo stesso dovrà essere combinato con almeno uno di questi tre maxi-interventi.
In questo caso il tetto massimo di spesa sarà di 48.000 € e comunque nel limite di 2.400 € per ogni kW di potenza dell’impianto fotovoltaico.
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