Nuovo decreto aiuti: Stop alle modifiche unilaterali dei contratti

nuovo decreto aiuti

Nel Decreto Aiuto bis stop fino a maggio 2023 alle modifiche unilaterali dei contratti. Capiamo meglio cosa prevede il decreto di qua ai prossimi mesi.

Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché’ sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Questo è quanto riporta il testo del Decreto Aiuti, non lasciando spazio all’interpretazione: fino al 30 aprile 2023 tutte le imprese fornitrici non potranno avvalersi delle clausole contrattuali che permettono loro di modificare le condizioni economiche di contratto.

Inutile negarlo ma la decisione varata dal Governo in merito è molto pesante per il settore energetico e mette a rischio l’intero settore.

Perché se da una parte aumentano i costi di approvvigionamenti, non si comprende come gli stessi debbano essere ammortizzati dalle società di vendita.

E come se dietro agli aumenti delle materie prime ai bar e ristoranti fosse stato imposto il divieto di aumentare i prezzi.

Ma non è questo il focus su cui vogliamo incentrare l’articolo, ma bensì su cosa bisogna porre l’attenzione in questo periodo delicato per tutti.

Scadenza offerta o modifica unilaterale?

La linea tra una scadenza offerta o una modifica unilaterale è sottile.

Se da una parte la modifica unilaterale del contratto prevede precise comunicazioni, dall’altra, la scadenza dell’offerta, no.

Difatti i contratti di fornitura prevedono un’offerta che è limitata ad un determinato lasso di tempo, trascorso il quale cesserà l’offerta dall’offerta per lasciare spazio alle nuove tariffe.

La stessa ARERA regolamenta le modifiche dei contratti in questo modo:

Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.”

Motivo per cui se hai ricevuto una modifica unilaterale del contratto, con decorrenza successiva al 09/08/2022, data in cui è entrato in vigore il decreto, la stessa non avrà nessuna validità e il fornitore dovrà continuare ad applicare gli stessi corrispettivi fatturati prima della comunicazione della modifica unilaterale. 

Cosa ben diversa è se l’offerta è in scadenza, in questo caso anche successivamente al 09/08/2022 potranno essere applicate le nuove condizioni economiche.

Lo stop alle modifiche unilaterali tutela i clienti finali?

Lo stop alle modifiche unilaterali è stato accolto con grande fermento da parte dei clienti finali, i quali si sentono al sicuro rispetto agli aumenti e alle variazioni contrattuali.

Ma siamo sicuri che con questa disposizione siano tutelati?

Purtroppo no.

Se da una parte alle società viene posto il divieto di modificare le condizioni contrattuali, dall’altra hanno sempre la facoltà di poter recedere dal contratto di fornitura.

In questo caso, ovvero quando un cliente finale si ritrovi senza fornitore, vengono attivate i servizi di ultima istanza:

  • maggior tutela per le utenze di energia elettrica (che ne hanno ancora diritto);
  • ultima istanza per le utenze di gas naturale.

 

Quali sono le condizioni di questi due regimi?

Puoi approfondirle in questi articoli dedicati: 

 

Proprio l’aggiornamento trimestrale delle tariffe di maggior tutela è la prova di come il Decreto Legge regolamenti esclusivamente le modifiche unilaterali e non le scadenza in offerta, in quanto l’ARERA stesso, ad oggi, non ha comunicato nessuno stop agli aggiornamenti trimestrali, il cui l’ultimo per questo 2022 è previsto per il 1° Ottobre 2022.

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