Uno alla volta stiamo trattando tutti gli argomenti relativi al mondo energetico. Adesso tocca a qualcosa di un po’ articolato e spiacevole qualora dovesse capitare. Vogliamo semplificare quanto più possibile la questione del TIMOE, il Testo Integrato delle Morosità Elettriche.
Una delle cose più importanti per Revoluce è assicurarsi che l’utente finale sia informato su tutto ciò che ruota intorno all’energia elettrica.
Infatti, conoscere ed approfondire questo mondo ti consente di avere maggiore consapevolezza della spesa energetica che sostieni abitudinariamente.
Questa spesa è la terza a gravare sull’economia domestica. La precedono gli investimenti per mutui e/o affitti e le spese per il cibo.
Quando si parla di energia elettrica, purtroppo, bisogna fare anche i conti con le morosità, proprio perchè alle volte i conti (perdonaci il gioco di parole) non tornano e si rischia di tirare lungo sui pagamenti.
Nel settore energetico esiste un testo che regolamenta proprio le morosità, esso si chiama TIMOE.
Cos'è il TIMOE?
Il Testo Integrato delle Morosità Elettriche – TIMOE – è, appunto, un testo emanato dall’ARERA che gestisce, regola e controlla le situazioni limite nella fornitura dell’energia. Le disposizione che vedremo di seguito hanno validità già dal 1 Gennaio 2019.
In quest’articolo ci soffermeremo prevalentemente su due aspetti fondamentali contenuti nel TIMOE:
- Modalità e tempistiche relative alla messa in mora in caso di mancato pagamento dei servizi elettrici erogati;
- Indennizzi a favore dell’utente finale in caso di mancato rispetto di suddette modalità.
Qualora tu volessi approfondire in maniera più dettagliata l’intero testo puoi fare click qui e leggerlo con calma.
Messa in mora: tempistiche e modalità
Capita che, a causa di mancati invii delle fatture da parte di un fornitore o per dimenticanze del cliente, la spesa per l’energia possa saltare alla scadenza. In questo caso le società di vendita attuano un processo di messa in mora.
Per chi non lo sapesse, la messa in mora è un provvedimento che applica un sovrapprezzo al totale da pagare. Questa maggiorazione è dovuta proprio al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza o alla totale mancanza del corrispettivo dovuto.
Se il cliente non provvede al pagamento della fattura elettrica (ma vale lo stesso per il gas), il gestore in questione può inoltrare al distributore la richiesta per la sospensione della fornitura del contatore moroso.
Ovviamente tutto questo non può accadere di punto in bianco.
La richiesta, infatti, può essere fatta soltanto dopo aver comunicato all’utente finale la decisione di avviare il processo di messa in mora.
Questa comunicazione deve avvenire tramite comunicazioni rintracciabili:
- Raccomandata a/r;
- Posta elettronica certificata (PEC).
In questa comunicazione deve essere fatto presente il termine ultimo entro il quale è concesso il pagamento della fattura prima della sospensione dell’erogazione dell’energia.
Mi sospendono l'energia se non pago?
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, si richiede all’impresa distributrice di sospendere la fornitura.
Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).
Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.
Evitare e/o interrompere il processo di sospensione
La messa in mora e la successiva interruzione di energia possono essere evitate o interrotte dal cliente dimostrando l’avvenuto pagamento entro il termine ultimo stabilito nelle precedenti comunicazioni del fornitore.
Le modalità di comunicazione del pagamento variano per ogni fornitore. È sempre bene accertarsi quale sia la più indicata per accelerare i tempi.
Al cliente moroso può essere chiesto, inoltre, il corrispettivo pagamento per la riattivazione dell’energia e i costi di gestione per la sospensione della stessa. Anche in questo caso le cifre sono individuali per ogni fornitore. Solitamente trovi queste somme indicate nel kit contrattuale fornito al momento dell’attivazione del contratto.
Indennizzi per il cliente
Purtroppo non tutti i fornitori seguono alla lettera queste disposizioni.
Infatti, se il tuo gestore non rispetta le modalità o le tempistiche indicate nel TIMOE dovrà riconoscere un indennizzo.
Queste somme possono essere versate o direttamente o sulla prima fattura utile. In entrambi i casi, al cliente non potrà essere richiesto nessun pagamento per la sospensione o la riattivazione della corrente elettrica.
Cosa vuol dire essere nel TIMOE?
L’ultima cosa da tener conto è l’essere presenti in questa sorta di registro.
Infatti, un utente che rientra sfortunatamente nei casi di sospensione della fornitura risulta essere un “cattivo pagatore“, per poter rimuovere questa specie di etichetta, che è visibile a tutte le società di vendita, bisogna saldare la morosità.
Si rimane per un certo lasso di tempo all’interno di quest’elenco per poi uscirne lindi e pinti.
Con Revoluce come funziona?
Revoluce è la prima società di vendita italiana 100% on-line. Tutte le nostre comunicazioni avvengono a mezzo email o tramite la tua area utente MyRevoluce.
L’unica comunicazione cartacea che puoi ricevere da noi è, appunto, l’avviso del processo di messa in mora.
Chiediamo ai nostri #revoluzionari di essere puntuali nei pagamenti e proponiamo bonus per ricompensare i comportamenti virtuosi.
In più abbiamo creato le ricariche 3-6-12, si tratta di un modo per assicurare il massimo del risparmio ai nostri clienti, permettendo loro di acquistare in anticipo pacchetti di kWh venduti a prezzo scontato.
In base ai dati di consumo storici di ogni cliente il nostro sistema calcola 3 taglie, pari a 3, 6 o 12 mesi di spesa energia. Ricaricando in anticipo 3 mesi si ottiene subito il 15% di bonus extra, per 6 mesi il 20% e per 12 mesi ben il 30%.
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