Nell’ultimo anno siamo stati sempre più abituati alla parola bonus, tra notizie vere e fake news. Siamo stati inondati da una miriade di informazioni che ci facevano ben sperare per il futuro.
Tra tutte queste informazioni, magari, qualche notizia vera inerente a qualche bonus è potuta scappare, come nel caso del bonus impianti elettrici, che non ha avuto la stessa ridondanza di altri bonus. Avere l’impianto elettrico a norma è fondamentale, tuttavia spesso questo tipo di intervento richiede una spesa non indifferente.
Questo aspetto magari è sottovalutato, ma un impianto obsoleto è davvero sconveniente perché produce un consumo energetico eccessivo.
Per sopperire a ciò, l’ARERA ha avviato una procedura sperimentale per l’ammodernamento di tali impianti negli edifici condominiali più datati.
Bonus impianti elettrici, cos’è e quanto vale
In realtà questa agevolazione è già in vigore da 1° gennaio 2020, grazie all’avvio di una fase sperimentale da parte dell’Autorità che regolamenta anche i settori dell’energia elettrica e gas.
La fase sperimentale durerà tre anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e riguarderà l’ammodernamento degli impianti realizzati prima del 1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici.
L’ammontare del contributo varia
dai 400 € ai 600 € per piano e dai 700 € ai 900 € per utenza
inoltre gli importi sono aumentati
da 700 € a 900 € per piano e da 1.000 € a 1.200 € per utenza
se in occasione dei lavori sulla colonna montante.
Bonus impianti elettrici, come fare
Come riporta la delibera dell’Arera, a gestire la pratica dovrà essere direttamente il condominio interfacciandosi con il distributore di zona, in un procedimento che prevede 4 fasi operative:
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- il distributore dovrà fornire al condominio un’informativa preliminare, prospettando anche la sottoscrizione di un accordo sui costi, tempi e modalità per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste;
- con l’esecuzione dei lavori, il condominio ha l’obbligo di predisporre e conservare specifica documentazione e di esibire i costi al distributore per ottenere il rimborso;
- il distributore eroga i rimborsi al condominio;
- sono previsti infine controlli a campione, sia in capo al distributore che all’Autorità.
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Adempimenti a carico del condominio
La procedura prevede determinati compimenti a carico del condominio e dovrà comunicare all’impresa distributrice, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione dell’accordo:
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- la data di inizio dei lavori, che deve essere successiva alla data di detta comunicazione all’impresa distributrice;
- la data di conclusione dei lavori;
- i riferimenti dell’impresa o delle imprese selezionata/e dal condominio per l’effettuazione dei lavori;
- il nominativo e il recapito del Direttore dei lavori, unitamente alla lettera d’incarico firmata per accettazione;
- il nominativo e il recapito del Coordinatore in materia di sicurezza e salute, unitamente alla lettera d’incarico firmata per accettazione;
- nel caso di non centralizzazione dei misuratori, il progetto esecutivo in conformità alle norme e specifiche tecniche.
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