Il Garante per la Privacy introduce il Codice di condotta per limitare le attività di telemarketing e teleselling selvaggi, con l’obiettivo di ridurre il numero di telefonate indesiderate e le truffe.
Un altro passo in avanti verso la tutela dei consumatori dopo il registro delle opposizioni: habemus nuovo codice di condotta commerciale per i call-center!
Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato i potenziali rischi associati alla vendita di dati a terzi e all’utilizzo di un quantitativo eccessivo di informazioni personali rispetto a quello effettivamente necessario. Questa attenzione è stata giustificata dal fatto che sempre più aziende si sono rese colpevoli di violare la normativa vigente sulla protezione dei dati personali e di arrecare disturbo alle persone.
La necessità di un nuovo Codice della privacy è emersa non solo a causa di questi comportamenti lesivi, ma anche per contrastare l’elevato numero di chiamate indesiderate che hanno generato una perdita di fiducia degli utenti nei confronti dei call center e delle attività che fanno uso.
Il nuovo codice non è ancora entrato in vigore, in quanto occorre che prima sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale e successivamente venga accreditato l’Organismo di monitoraggio (Odm) per garantire un’adeguata tutela dei diritti degli utenti.
A chi è rivolto e cosa prevede
Il presente Codice di condotta è applicabile alle attività di trattamento dei dati personali effettuate, sia da soggetti operanti in Italia che all’estero, con particolare riferimento alle attività di telemarketing e teleselling.
Molto spesso questi due termini sono utilizzati per indicare la stessa cosa, ma in realtà hanno delle specifiche differenze:
- telemarketing: tutte le attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità promozionale attraverso chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
- teleselling: tutte le attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità di vendita diretta attraverso chiamate destinate a numerazioni fisse e mobili nazionali.
Alcuni degli obblighi presenti nel nuovo codice di condotta sono:
- utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili;
- inviare al titolare, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti del presente Codice e comunque entro 15 giorni dall’esecuzione della chiamata rilevante, i dati identificativi ed il numero di telefono degli interessati o dei contraenti che abbiano manifestato interesse o direttamente aderito alla proposta o promozione oggetto della campagna;
- non contattare il medesimo interessato prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì; prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi; la domenica o i giorni festivi.
In merito all’ultimo punto è ammessa una tolleranza di 15 minuti (prima/dopo) rispetto agli orari indicati.
Il compito dell’ODM
L’Organismo di monitoraggio (Odm) opererà in modo indipendente e avrà il compito di verificare l’osservanza del Codice da parte delle realtà aderenti, nonché di gestire le procedure per la risoluzione dei reclami, ma non solo dovrà anche:
- fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici con cadenza almeno semestrale, relativi alle attività svolte mettere a disposizione degli aderenti, mentre con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attività svolte e alle spese sostenute;
- fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle Associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del presente Codice di condotta, specie quelle che evidenziano la necessità di apportare modifiche.
- proporre linee di indirizzo per la gestione e la risoluzione di contestazioni insorte tra aderenti ed interessati promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici per l’individuazione di soluzioni tecnologiche di supporto allo svolgimento delle attività di telemarketing e teleselling;
- promuovere uniforme interpretazione del presente Codice di condotta, adottando all’occorrenza apposite linee guida e/o suggerendo opportune best practice.
Con Revoluce stai lontano dalle truffe
In Revoluce proprio per evitare possibili truffe e raggiri per i nostri clienti abbiamo deciso di non vendere tramite call center.
Nel caso tu sia un nuovo clienti che voglia maggiori informazioni o un cliente già attivato avrai sempre e solo modo di parlare con Flavia, Alessandra, Francesca o Mario, in modo tale sapere sempre con chi hai a che fare.
E se per sbaglio dovessi cadere in un raggiro abbiamo anche Giovanni in veste di Tutor Conciliatore per supportarti e aiutarti. Come nel caso di Aliano rimasto vittima di un attivazione non richiesta ma che, grazie a Giovanni, è riuscito a far valere i suoi diritti.
Non per questo siamo il primo fornitore in Italia a vantare la certificazione ZeroTruffe.