Sai che nel 2019 il fisco italiano ha rimborsato circa 500.000 € a più di 6.000 cittadini, che avevano ricevuto l’addebito del Canone TV in bolletta ma in realtà non avrebbero dovuto pagarlo?
Chi se lo sarebbe mai aspettato che oggi ci saremmo ritrovati a pagare una tassa insieme alla fattura dell’energia elettrica…
Qualcuno potrebbe pensare che non sia la sola tassa, qualcuno invece potrebbe storcere il naso. In ogni caso, che piaccia o no, il Canone TV, ormai da un po’ di anni a questa parte è entrato, in tutti i sensi, nelle nostre case.
“Pagare meno, pagare tutti: si può fare.”
Il motto dell’allora Premier Renzi.
La cosa che non tutti sanno è che il canone italiano, con i suoi attuali 90 € annui, non solo è ben sotto la media europea (127,6€), ma è anche meno costoso di quello applicato in paesi vicini, come la Croazia, la Francia, l’Austria, la Germania, il Belgio. Ma, ci sono delle circostanze in cui esso non bisogna pagarlo.
Sono esenti dal pagamento del canone TV, infatti:
- I cittadini che hanno compiuto 75 anni e con un reddito annuo non superiore a 8.000 Euro annui;
- I coniugi di soggetti cui è addebitato il canone.
- Chi guarda la tv solo online
- Militari delle Forze Armate Italiane, limitatamente agli apparecchi di uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione di un televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone;
- Militari appartenenti alla Forze Nato, di cittadinanza straniera;
- Agenti diplomatici e consolari, dei Paesi che in condizione di reciprocità a loro volta esonerino i loro colleghi italiani da eventuali obblighi analoghi;
- Rivenditori e riparatori TV, che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;
- Imbarcazioni da diporto, purché però non siano adibite all’esercizio di attività commerciali, che determina quindi il pagamento del canone speciale;
Se non rientri in queste categorie e ritieni di non dover pagare il canone RAI perché NON hai una TV a casa, puoi comunque richiedere l’esenzione presentando la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV.
Ecco come NON pagare il Canone RAI (in maniera del tutto legale)
Nonostante la tassa sia applicata a tutte le fatture con tipologia di utenza domestico, non è detto che debba essere pagata.
No, non pensare che basti essere esonerati dal pagamento perché non si guarda la TV. Ricordiamo che il pagamento del Canone è relativo al possesso di una o più TV e non alla visione dei programmi. Anche se magari improbabile, oggi c’è chi non possiede un TV o apparecchiature adattabili.
“Ma se non ho la TV perché mi addebitano la tassa?”
Se lo stai pensando, la domanda è più che lecita. Tuttavia l’esonero non è automatico ma va dichiarato.
A chi spetta?
Rientrano in questa categoria di esenzione tutti i contribuenti che, seppur titolari di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, non hanno in casa nessun apparecchio televisivo.
Con la nuova riforma, il possesso di una TV in casa è contestuale alla titolarità di utenza ad uso domestico residenziale, tuttavia è sempre possibile poter richiedere l’esonero effettuando una dichiarazione di non possesso nei casi in cui realmente non si possegga un apparecchiatura per cui è predisposta la tassa, quindi ricevitori come TV fissi, ricevitori TV portatili o ricevitori TV per mezzi mobili, così facendo si sarà esonerati dal dal pagamento della tassa.
Quando e come fare richiesta?
Come già anticipato il tutto non è automatico, ma va esplicitamente dichiarato al fisco inviando apposita domanda.
Sarà necessario inviare domanda all’Agenzia delle Entrate, che ricordiamo è l’ente predisposto alla riscossione da parte della società RAI, utilizzando il modulo apposito e rispettando i termini di scadenza:
- Domanda presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, in questo caso l’esonero si applicherà per tutto l’anno.
- Domanda presentata entro il 30 giugno, in questo caso l’esonero sarà parziale e riferito solamente per il secondo semestre dell’anno
La domanda di esenzione del pagamento del canone RAI in bolletta dovrà essere presentata direttamente dall’intestatario dell’utenza elettrica o da intermediari autorizzati. Gli intermediari, nella maggior parte dei casi, agiscono in quanto appartenenti a una specifica categoria professionale (per esempio, commercialisti, notai, ingegneri, geometri, consulenti del lavoro, ecc.) o a un ruolo riconosciuto dall’Agenzia, come i Centri di Assistenza Fiscale
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i moduli direttamente sul proprio sito internet, nello specifico il quadro A del modulo è la parte inerente all’esenzione.
La presentazione della domanda potrà avvenire:
- applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate;
- intermediari abilitati;
- posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – casella postale 22 – 10121 Torino (TO) – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
Come funziona la gestione del “canone in bolletta?”
Per rispondere a questa domanda è bene identificare chi sono i soggetti coinvolti nella gestione della procedura:
- L’agenzia delle entrate
- L’acquirente unico
- Il fornitore di energia
- Il cliente finale
Ed ecco UN PICCOLO SEGRETO di cui si “scrive” poco nei vari articoli online: la procedura completa di gestione del canone RAI in 9 passaggi!
- L’acquirente unico indica all’agenzia delle entrate quali sono le utenze che risultano come “uso domestico residente“;
- Tutti i nominativi entrano di diritto nell’elenco delle utenze cui applicare il canone in bolletta.
- L’agenzia delle entrate, poi, aggiunge all’elenco di cui sopra le informazioni in possesso all’anagrafe tributaria dove ad ogni Codice Fiscale risulta agganciato un indirizzo di residenza (come da carta d’identità)
- Tutti i nominativi aggiunti entrano in un secondo elenco che prevede l’applicazione del canone in bolletta su utenze ad uso “domestico non residente” il cui Codice Fiscale risulta residente in quell’indirizzo.
- Eventuali nominativi “doppioni” vengono considerati come unici (perché a prescindere dall’incongruenza, il canone RAI va pagato 1 sola volta per nucleo familiare).
- L’acquirente unico comunica mensilmente l’elenco (pulito) al fornitore di energia con il dettaglio della rata da applicare per ogni singola utenza (rata x di 10).
- Il fornitore di energia fattura la rata in bolletta al cliente finale e comunica all’agenzia delle entrate il canone fatturato e il canone incassato che provvede a versare tramite F24.
- Ogni anno entro il 31 marzo il fornitore di energia comunica all’agenzia delle entrate l’elenco definitivo del canone fatturato, del canone incassato e del canone non incassato.
- L’agenzia delle entrate controlla i motivi del mancato pagamento e recupera direttamente le somme dovute.
Capirai bene che dal controllo del punto 3 emergono tutte le “anomalie” su cui, in futuro, si potranno fare dei controlli. Pensa ad esempio a chi sulla carta d’identità è residente all’indirizzo X ma paga una bolletta di energia elettrica a lui intestata per l’utenza all’indirizzo Y con tariffazione “uso domestico residente” (più bassa di quella non residente).
Come giustificare l’uso domestico residente di un’utenza presso un indirizzo X quando la residenza è da tutt’altra parte?
Il mio consiglio è quindi di provvedere a “bonificare” tale anomalia prima dei controlli che al 99% saranno fatti da qui a breve.
Questa procedura chiarisce molto bene anche quali sono gli obblighi per il tuo fornitore di energia:
- Fatturare il canone all’elenco clienti comunicato dall’acquirente unico senza nessun tipo di discriminante o valutazione soggettiva;
- Provvedere all’incasso dello stesso (senza necessariamente avviare procedure di recupero credito);
- Comunicare mensilmente all’agenzia delle entrate l’elenco delle utenze fatturate e l’indicazione dell’avvenuto incasso;
- Comunicare entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco definitivo del canone RAI fatturato e incassato sull’anno precedente.
È abbastanza chiaro che:
- Non è necessario pagare mensilmente il canone RAI ma è possibile anche pagarlo in un unica soluzione o con intervalli diversi (dopo aver ricevuto comunque l’addebito in bolletta);
- Non è il tuo fornitore a decidere se applicarti o meno il canone RAI;
- Al tuo fornitore non interessa se tu paghi o meno il canone RAI ne può sospenderti in nessun caso la fornitura per il solo fatto di non aver pagato la quota parte del canone.
Se paghi la fornitura di energia elettrica e NON paghi il canone RAI il tuo fornitore NON PUO’ SOSPENDERE LA FORNITURA!!!
Come gestiamo il Canone TV in Revoluce?
Abbiamo già detto che il canone RAI ha un costo di € 90,00.
Noi di Revoluce fatturiamo il canone TV mensilmente, in 10 rate di 9,00 € ciascuna (quindi da gennaio a ottobre) con un documento separato così da non dover conservare per 10 anni la fattura.
E’ possibile pagare tale importo:
- Tramite bonifico bancario;
- Con addebito automatico su Conto Corrente o Carta di Credito registrata;
- Pagando la singola fattura con ricarica direttamente dalla tua area MyRevoluce
Hai dubbi?
Se hai altre domande a cui non hai trovato risposta in quest’articolo scrivile nei commenti, o via e-mail a info@revoluce.it, e saremo pronti a risponderti.